Lavoro & Economia
 
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Turismo (Aziende fino a 14 dipendenti) CISAL-CONFSAL / CNAI-UCICT
Sfera di applicazione
Disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, i posti in essere in tutte le aziende e le cooperative del settore del turismo, a qualsiasi titolo condotte e in qualsiasi forma esercitate, che hanno alle proprie dipendenze fino a 14 dipendenti. A titolo indicativo le aziende e le cooperative a cui si applica sono:
  • aziende alberghiere:
    • alberghi:
      • hotels meublés;
      • alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani;
      • pensioni e locande;
      • ristoranti, self service, tavole calde, caffè e bar annessi;
      • servizio di mensa per il personale dipendente;
      • ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
    • taverne, locali notturni caffè e mescite annesse agli alberghi o pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;
    • ostelli, residence, villaggi turistici;
    • colonie climatiche e attività similari;
  • complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta:
    • campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere;
  • aziende pubblici esercizi:
    • ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-service, fast-foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie rosticcerie, friggitorie e similari;
    • caffè, bar-snack, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande contemplate nell'art. n. 23, DM 8.5.76;
    • locali notturni, sale da ballo e similari, sale da gioco e similari;
    • posti di ristoro sulle autostrade, nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeree, marittime, fluviali, lacuali e piscinali, servizi di ristorazione sui treni, ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
    • aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
    • spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
    • aziende pubblici esercizi annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi;
  • stabilimenti balneari:
    • stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali;
  • alberghi diurni;
  • imprese di viaggio e turismo:
    • imprese di viaggio e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale od indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (agenzie, uffici, sedi, filiali, succursali, ecc.) le imprese che svolgono in tutto o in parte le attività di cui all'art. 9, legge 17.5.83 n. 217;
    • operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, giovanili e simili che svolgono attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata;
  • aziende termali;
  • tutte quelle attività che direttamente o indirettamente possono rientrare nella sfera del turismo.
Retribuzione
LivelloMinimoScatto anzianità
11.772,8216,50
21.608,6615,00
31.466,7113,00
41.406,0012,00
51.283,2411,00
Quota giornaliera della retribuzione
L'importo della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 26
Quota oraria della retribuzione
L'importo della retribuzione oraria si ottiene :
  • dividendo l'importo della retribuzione mensile per 168 (orario di lavoro: 40 hh settimanali)
  • dividendo l'importo della retribuzione mensile per 182 (orario di lavoro: 42 hh settimanali)
  • dividendo l'importo della retribuzione mensile per 195 (orario di lavoro: 45 hh settimanali)
Aumenti periodici di anzianità
Per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, i lavoratori hanno diritto a maturare 10 aumenti triennali
Tredicesima mensilità
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione di 13 mensilità.
La mensilità aggiuntiva è frazionabile in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi dell'anzidetta mensilità aggiuntiva deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni
Lavoro straordinario fino alla 48ª ora15%
Lavoro straordinario oltre la 48ª ora25%
Lavoro straordinario festivo diurno35%
Lavoro straordinario notturno40%
Lavoro straordinario festivo notturno50%
Lavoro domenicale10%
Lavoro festivo10%
Lavoro notturno15%
Lavoro a turni10%
Lavoro festivo notturno20%
Lavoro supplementare15%
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