Lavoro & Economia
 
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Metalmeccanica (P.M.I.) - Confimi
Sfera di applicazione

Il presente contratto si applica:

a) agli stabilimenti appartenenti al settore metalmeccanico nei quali la lavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, prevalente o quantitativamente rilevante;

b) agli stabilimenti, alle unità produttive e di servizio considerati affini ai metalmeccanici;

c) alle unità produttive e di servizio che abbiano con il settore metalmeccanico interconnessioni di significativa rilevanza.

L'inquadramento settoriale delle aziende ed il relativo campo di applicazione sono così definiti:

 

A) Siderurgico - comprende gli stabilimenti per la produzione di:

a) ghisa di prima fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferro leghe;
d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.

Alle produzioni suindicate si intendono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokerie, agglomerazione, trattamento termico.

La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il processo produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.

La produzione di laminati, trafilati, tubi e latta è considerata siderurgica quando il processo produttivo si inizia a caldo e procede anche a freddo senza soluzione di continuità.

Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica grossa e media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d), non hanno inteso ampliare il concetto tradizionale di attività siderurgica, né hanno inteso restringerlo con la dizione di ghisa di cui alla voce a), stesso comma.

 

B) Navalmeccanico - comprende gli stabilimenti che svolgono attività diretta alla:

- costruzione (nel suo totale complesso), allestimento, armamento, manutenzione e riparazione di navi, di imbarcazioni di qualunque tipo e di galleggianti, compresi i bacini, pontoni e chiatte;

- alaggio, allestimento, recupero, riparazione e demolizione di navi e loro parti;

- esercizio di bacini di carenaggio.

 

C) Elettromeccanico ed elettronico - comprende gli stabilimenti fabbricanti esclusivamente e prevalentemente prodotti che utilizzino elettricità e nei quali la parte elettrica sia tipica e di importanza fondamentale, quali:

- macchine ed apparecchi per la generazione, distribuzione, trasformazione, misura ed utilizzazione dell'energia elettrica comunque prodotta;

- apparecchi e complessi per telegrafia, elettroacustica, radiotelefonia, radiotelegrafia, diffusione, registrazione ed amplificazione sonora, televisione;

- produzione di apparecchi e complessi per telefonia e per telecomunicazioni, gestione di reti e di servizi di telefonia, la ricerca, lo sviluppo e la progettazione di sistemi ed apparati per le telecomunicazioni;

- equipaggiamenti elettrici per materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie tramvie, teleferiche e funivie;

- apparecchi per l'utilizzazione dell'energia elettrica per uso industriale, domestico e medicale;

- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica;

- impianti ed apparecchiature elettroniche;

- produzione, l'implementazione e la manutenzione di hardware e software informatici;

- produzione di componentistica microelettronica, nonché di parti staccate che utilizzano tale componentistica;

- fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese.

L'esecuzione di lavorazioni metalmeccaniche, pur applicate a pezzi o complessi destinati alla elettromeccanica ed elettronica, che non siano identificabili con veri e propri complessi utilizzanti l'elettricità, non determina l'appartenenza al settore.

 

D) Auto-aviomotoristico: comprende gli stabilimenti che svolgono attività dirette alla costruzione in serie, nel loro totale complesso, di:

- autovetture;
- autocarri;
- carrozzerie per autovetture ed autocarri;
- aeromobili, missili e veicoli spaziali;
- motori per la propulsione di autovetture, autocarri, aeromobili e missili.

Sono compresi nel settore gli stabilimenti che producono trattori agricoli, che appartengono alle aziende inquadrate nello stesso settore in quanto producono autoveicoli.

 

E) Metallurgia non ferrosa: comprende gli stabilimenti che svolgono attività diretta alla:

- produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento, ecc.);

- fusione di metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);

- trasformazione plastica di metalli non ferrosi e loro leghe in laminati, estrusi, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati.

 

F) Fonderie di seconda fusione: comprende gli stabilimenti che svolgono attività diretta alla:

- fusione di ghisa in getti;
- fusione di acciaio in getti.

 

G) Meccanica generale: comprende gli stabilimenti che svolgono attività dirette alla:

- forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell'acciaio;

- laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;

- costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie; motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini;

- carpenteria, caldareria, condotte forzate, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi metallici, motrici idrauliche, a vapore ed a combustione interna, loro parti staccate ed accessori caratteristici, organi di trasmissione e cuscinetti a sfera;

- attività di lavorazione, confezione, fornitura e posa in opera del ferro tondo per cemento armato;

- impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto, apparecchi per la generazione ed utilizzazione della energia termica per uso industriale, domestico e medicale;

- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia di natura diversa dall'elettricità; apparecchi, utensili e strumenti per medicina, chirurgia, ortopedia e odontoiatria; macchine ed apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di terreni, rocce, ecc.; apparecchi ed utensili per il trattamento meccanico di minerali e pietre; apparecchi ed utensili per la lavorazione di marmi ed affini; macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali; macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, del sughero e di materia sintetica (resine);

- macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare cartoni, carta per cartotecnica, legatoria, stampa; macchine, apparecchi ed accessori per l'industria tessile e dell'abbigliamento; macchine ed apparecchi per l'agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo; macchine ed apparecchi per le industrie chimiche e della gomma;

- utensili per macchine operatrici; strumenti di officina; utensili ed attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche;

- pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi in genere; apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;

- macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento d'aria, lavanderia e stireria;

- macchine ed impianti per posta pneumatica, distributori di carburante e distributori automatici;

- armi e materiale per uso bellico, da caccia e sportivo; macchine ed apparecchi per lavorazioni e produzione di meccanica varia e di meccanica fine, come: macchine ed apparecchi per la prova, misura e controllo;

- apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione; macchine da scrivere, calcolatrici, contabili, affrancatrici o simili, lavorazioni ottiche in genere, orologi in genere;

- modelli meccanici per fonderia.

Costruzione e lavorazione di:

- vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili ed apparecchi da cucina;

- articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;

- bulloneria, viterie, chiodi, broccame, molle;

- reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene;

- strumenti musicali metallici;

- oggetti in ferro battuto;

- scatolame ed imballaggi metallici;

- tubi a freddo con processo iniziale non a caldo;

- tubi;

- installazione di impianti, manutenzione e gestione di impianti industriali e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, di sollevamento ed ecologici, telefonici e di reti telefoniche, elettriche ed affini e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale.

- prodotti di oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli e/o materiali preziosi, nonché attività produttive e di servizio che abbiano con il settore orafo-argentiero interconnessioni di significativa rilevanza.

 

H) L'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente contratto.

 

I) L'Esercizio di attività di formazione professionale da parte di enti e soggetti che la eroghino anche a favore di imprese a cui si applica il presente C.C.N.L..

 

Norma comune a tutti i settori

Quando l'attività è unica, l'inquadramento di una azienda in un settore è determinato dall'attività effettivamente esplicata secondo le descrizioni enunciate nelle definizioni dei settori. Se sono esercitate diverse attività con carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme corrispondenti a ciascuna attività. Quando invece distinte attività non sono autonome, la loro appartenenza al settore è determinata dal criterio della prevalenza.

 

Per l'attuazione dei criteri di cui sopra, resta inteso che:

1) si intende per attività quella svolta da una unità produttiva;

2) nell'ambito aziendale si considera autonoma una attività la cui produzione non è destinata a concorrere al ciclo produttivo di altra attività nell'azienda o vi concorre in modo trascurabile;

3) si considera prevalente, rispetto a ciascuna attività non autonoma, quella alla quale è addetto il maggior numero di lavoratori. Nei casi di più di due attività la prevalenza è determinata dalla maggioranza relativa dei lavoratori addetti;

4) nell'ambito di una unità produttiva saranno applicate le norme di un solo settore in base al criterio della prevalenza.

Le contestazioni che eventualmente sorgessero circa l'inquadramento di una azienda in un settore saranno esaminate dalle rispettive organizzazioni provinciali; in caso di mancato accordo le controversie saranno deferite alle organizzazioni nazionali stipulanti.

Qualora nell'ambito di una unità produttiva, per innovazioni di carattere tecnologico o per modifica di programmi produttivi, dovesse modificarsi il numero dei lavoratori che ha determinato la prevalenza ai fini dell'inquadramento dell'attività in un determinato settore contrattuale, le parti si incontreranno per esaminare la situazione.

 

 

 

Retribuzione
LivelloMinimoIndennità di funzioneElemento retributivoTotaleScatto anzianità
9 Q2.800,8269,7259,392.929,9345,96
92.800,8259,392.860,2145,96
8 Q2.519,2949,0659,392.627,7440,95
82.519,2959,392.578,6840,95
72.316,252.316,2536,41
62.158,492.158,4932,43
52.012,492.012,4929,64
41.878,921.878,9226,75
31.800,301.800,3025,05
21.623,451.623,4518,49
Quota giornaliera della retribuzione
L'importo della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 26
Quota oraria della retribuzione
L'importo della retribuzione oraria si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 173
Aumenti periodici di anzianità
Per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, i lavoratori hanno diritto a maturare 5 aumenti biennali
Tredicesima mensilità
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione di 13 mensilità.
La mensilità aggiuntiva è frazionabile in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi dell'anzidetta mensilità aggiuntiva deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni
lavoro non a turnilavoro a turni
Lavoro straordinario diurno20%20%
Lavoro notturno fino alle ore 2225%25%
Lavoro notturno oltre le ore 2235%25%
Lavoro festivo55%55%
Lavoro festivo con riposo compensativo10%10%
Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)55%55%
Lavoro straordinario festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore)35%35%
Lavoro straordinario notturno (prime 2 ore)50%40%
Lavoro straordinario notturno (ore successive alle prime 2)50%45%
Lavoro festivo notturno60%55%
Lavoro festivo notturno con riposo compensativo35%30%
Lavoro straordinario festivo notturno (oltre le 8 ore)75%65%
Lavoro straordinario festivo notturno con riposo compensativo (oltre le 8 ore)55%50%
Lavoro supplementare10%10%
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